Condizioni Generali di Vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “CGV”) disciplinano la vendita dei prodotti contrassegnati dai marchi dei quali Mo.Ma. s.r.l., proprietaria del marchio Magia Professional, con sede legale in Pineto (TE), Nazionale Nord (Residence Poseidon) snc, P.IVA IT01921920672 (di seguito la “Società”) è licenziataria e/o distributrice esclusiva in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano (di seguito “Territorio”).

1.2 Le CGV annullano e sostituiscono qualunque precedente versione e qualsiasi altra intesa verbale o scritta in precedenza intervenuta fra le Parti in ordine allo stesso oggetto.

1.3 La Società immette sul mercato prodotti di formulazione esclusiva, frutto della costante ricerca dei propri laboratori, destinati al trattamento e all’estetica dei capelli (di seguito, i “Prodotti”).

1.4 I Prodotti, data la loro destinazione alla cute umana e ai suoi annessi, vista l’importanza dei loro effetti sull’estetica della persona nonché le loro caratteristiche tecniche e specialistiche (relative sia agli aspetti formulativi sia applicativi), esigono di essere applicati solo da chi sia fornito di esperienza professionale o a seguito di apposite istruzioni e/o valutazioni di un professionista del settore.

1.5 A tal fine la Società ha predisposto linee di Prodotti necessitanti di particolari precauzioni nell’applicazione e destinati al solo uso professionale (di seguito, i “Prodotti Tecnici”), ed altre linee di Prodotti, destinati prevalentemente alla rivendita alla clientela che voglia continuarne l’impiego a casa (di seguito, i “Prodotti Rivendita”).

1.6 La normativa nazionale e comunitaria impone al responsabile dell’immissione sul mercato di beni quali i Prodotti di riportare sulle loro confezioni o di allegare a tali confezioni, le precauzioni particolari per l’impiego e le istruzioni necessarie per un loro corretto uso.

1.7 La Società declina ogni responsabilità per l’uso improprio di quei Prodotti Tecnici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, colorazioni, decolorazioni, permanenti, fissatori, ossidanti, stiranti, quando questo sia causato o occasionato da una destinazione diversa rispetto a quella prevista, e cioè dall’uso a domicilio invece che dall’uso professionale in salone da parte degli acconciatori.

1.8 In considerazione di quanto precede i Prodotti sono venduti dalla Società in particolare ad acconciatori e grossisti. Per “Acconciatore” si intende la persona fisica o giuridica che sia titolare o gestore di uno stabile esercizio di, o comprensivo anche del servizio di, acconciatore professionale, munito di adeguate attrezzature, di personale competente e di un’apparenza decorosa, adeguata allo standard dell’ambiente abitativo in cui tale esercizio è localizzato. Per “Grossista” si intende la persona fisica o giuridica che ha un’attività di rivendita dei Prodotti prevalentemente e specificamente indirizzata al circuito professionale degli Acconciatori. Di seguito Acconciatori e Grossisti sono congiuntamente detti “Acquirente/i”.

1.9 La Società inoltre organizza periodicamente nell’ambito delle proprie politiche commerciali dei corsi di formazione (i “Corsi”), volti alla formazione ed all’addestramento degli Acconciatori per il miglior uso dei Prodotti.

1.10 Con riferimento ai Prodotti si precisa che le condizioni particolari vigenti fra la Società e gli Acquirenti sono disciplinate da apposito contratto.


2. CONTRATTO DI VENDITA


2.1 Le CGV si applicano solo alle vendite effettuate nel Territorio, nel rispetto delle leggi in materia.

2.2 Le CGV costituiscono parte integrante dell’Accordo Commerciale e/o del Contratto di Distribuzione Selettiva (di seguito, congiuntamente, “Contratto”) tra la Società e l’Acquirente. In caso di contrasto fra le CGV e le disposizioni del Contratto di Distribuzione Selettiva queste ultime prevarranno. Prevalgono inoltre sulle condizioni generali d’acquisto di quest’ultimo, anche qualora la Società le avesse sottoscritte e/o accettate.

2.3 L’inoltro di qualsiasi ordine dell’Acquirente implica la sua integrale conoscenza ed accettazione delle CGV.

2.4 In base all’art. 1461 del Codice Civile la Società potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni se le condizioni patrimoniali dell’Acquirente fossero tali da porsi in pericolo l’adempimento della sua controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.


3. FORZA MAGGIORE


3.1 La Società non potrà essere ritenuta responsabile per l'inadempimento di uno qualunque dei propri obblighi qualora l'inadempimento sia causato da caso fortuito e/o forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: catastrofi naturali, atti terroristici, scioperi, incidenti ai macchinari, difficoltà di approvvigionamento, interruzione dei trasporti, incendi).


4. PREZZI E FATTURAZIONE


4.1 I prezzi dei Prodotti sono indicati dai listini in vigore al momento dell’ordine. 

4.2 La Società si riserva il diritto di modificare i prezzi dei listini, senza preavviso e con effetto immediato. Ciò potrà avvenire, tra l’altro, in presenza di circostanze che siano fuori dal controllo della stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: aumento del prezzo delle materie prime, del costo del lavoro o del costo del carburante).

4.3 Il prezzo di rivendita dei Prodotti è liberamente fissato dall’Acquirente.


5. ORDINI


5.1 Gli ordini vanno approvati dalla Società, che si riserva il diritto di annullarli, bloccarli o ridurli nei quantitativi senza che ciò possa costituire motivo di contestazione o reclamo da parte dell’Acquirente.

5.2 La Società potrà assegnare all’Acquirente un limite di credito, riservandosi la facoltà di chiedere il pagamento anticipato degli ordini che lo superino. Nel caso in cui l’Acquirente si rifiutasse di accettare tale modifica dei termini di pagamento, gli ordini non saranno convalidati dalla nostra Società. Il predetto limite è basato su informazioni e report emessi da soggetti terzi specializzati nel monitoraggio e nella valutazione dei rischi di credito commerciale. A tal fine l’Acquirente si impegna a trasmettere a tali soggetti terzi e/o alla Società la documentazione e l’informazione che gli verranno richiesti.

5.3 Gli ordini degli Acquirenti potranno avere ad oggetto anche i Corsi.

5.4 Gli ordini provenienti da Partners, Parrucchieri e Collaboratori - che usufruiscono di listino dedicato - devono essere superiori a 150€ (spese di spedizioni escluse)

6. SPEDIZIONI


6.1 La consegna della merce è regolata dall’Incoterm CIP, salvo diverso accordo. Il passaggio dei rischi all’Acquirente avverrà quindi al momento della consegna al vettore dei Prodotti ordinati. Salvo diverso accordo, il vettore è incaricato e pagato dalla Società.

6.2 Il trasporto viene gestito dalla Società fino all’ingresso nei siti dell’Acquirente, con scarico in modalità Franco Sponda. Lo scarico della merce sarà quindi a cura e spese dell’Acquirente. La Società potrà assicurare i Prodotti contro eventuali perdite od avarie durante il trasporto, fino al luogo di consegna.

6.3 I termini di consegna sono indicativamente di otto (8) giorni lavorativi a partire dalla data di presa dell’ordine. Il loro mancato rispetto non darà luogo ad indennizzi e/o risarcimenti. I Prodotti sono spediti in condizionamenti standard; la Società si riserva tuttavia il diritto di arrotondare automaticamente le quantità all’unità da condizionamento più vicina.

6.4 Indipendentemente dagli imballi di spedizione, sarà cura dell’Acquirente provvedere allo stoccaggio ed alla conservazione delle merci a norma di legge e comunque nelle migliori condizioni possibili.


7. RECLAMI E CONTESTAZIONI.

7.1 Ogni reclamo attinente la merce dovrà essere fatto pervenire dall’Acquirente alla Società nel termine di decadenza di otto (8) giorni dalla consegna. L’Acquirente, in sede di consegna, sarà pertanto tenuto a verificare sempre il numero totale di colli ricevuti e ad apporre riserva in caso di differenze. In assenza di riserva non saranno accettati reclami, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1698 Codice Civile. 
7.2 In caso di reclamo o contestazione saranno a carico dell’Acquirente tutti i costi, spese od oneri dovuti a ricerche di documentazione in archivio. La pendenza di un reclamo e/o di una contestazione non consente la sospensione dei pagamenti.

8. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI

8.1 Gli eventuali resi o restituzioni dei Prodotti da parte dell’Acquirente saranno ammessi soltanto previa autorizzazione scritta della Società, e nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
8.2 La Società potrà sempre richiedere all’Acquirente il risarcimento per i danni eventualmente subiti dalle merci oggetto di restituzione. I resi autorizzati andranno restituiti in buono stato nei loro imballi standard.
8.3 La Società valorizzerà il reso sulla base di un confronto con la fattura di origine e ne ridurrà l’importo applicando un Tasso di Abbattimento che terrà conto, tra l’altro, del sopraggiunto deprezzamento, degli sconti ottenuti, delle spese di trasporto e del periodo di tempo trascorso tra la data di consegna dei prodotti e quella del reso. Tanto maggiore sarà tale periodo, tanto più elevato sarà il Tasso di Abbattimento.

9. PAGAMENTI

9.1 Le condizioni di pagamento della Società sono le seguenti: “60 giorni solari data fattura” o, in alternativa, “30/ 60/90 giorni solari data fattura”. Entrambe sono da regolarsi tramite RID, RIBA o bonifico bancario. La condizione di pagamento scelta non sarà modificabile dall’Acquirente.
9.2 In caso di pagamento tramite RIBA la Società addebiterà all’Acquirente l’importo di Euro 3,00 (Tre/00) per ciascuna scadenza. Qualora il Cliente scelga condizioni di pagamento diverse dalla condizione “60 giorni solari data fattura”, sarà tenuto a versare un importo, concordato con la Società,da calcolarsi in misura percentuale sul valore delle fatture scadenti dopo il 60° giorno.
9.3 Le condizioni di pagamento potranno essere modificate dalla Società, tramite autorizzazione scritta.
9.4 Il mancato pagamento, anche parziale, di una fornitura alla sua scadenza costituisce titolo di decadenza -di diritto e senza necessità di messa in mora- dal beneficio del termine (art. 1186 Cod. Civ.), rendendo perciò esigibile l’intero monte dei crediti vantati dalla Società, ancorché non scaduti. In caso di ritardato pagamento la Società addebiterà interessi legali di mora calcolati in base ai tassi tempo per tempo vigenti.
9.5 La Società’ potrà inoltre addebitare all’Acquirente tutti i costi sostenuti per il recupero dei propri crediti. Fermo restando quanto sinora disposto, in caso di ritardato pagamento la Società potrà comunque addebitare un importo forfettario di Euro 40,00 (Quaranta/00), a titolo di indennizzo. È sempre salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
9.6 È inoltre stabilito che al mancato pagamento, anche parziale, di una fornitura alla sua scadenza farà seguito l’immediata sospensione degli ordini e delle conseguenti forniture, che potranno essere eventualmente riattivate solo quando l’intero debito verso la Società sarà stato saldato.
9.7 Le fatture non pagate non potranno mai costituire la base di calcolo per il versamento di premi, bonus o altre agevolazioni di natura finanziaria. La Società potrà sempre verificare l’esattezza di quanto versato ed eventualmente richiedere all’Acquirente la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
9.8 L’Acquirente e la Società annotano su un conto corrente, istituito ai sensidell’art. 1823 e ss. codice civile: (i) i crediti dell’Acquirente derivanti da eventuali sconti maturati sui Prodotti e/o da ogni altro eventuale sconto che gli sia stato riconosciuto dalla Società e (ii) i crediti della Società derivanti dai corrispettivi dovuti dall’Acquirente per la partecipazione ai Corsi ordinati. Salvo diverso accordo,tali rispettivi crediti sono considerati esigibili e disponibili alla fine di ciascun anno solare di riferimento, data in cui il saldo del conto corrente sarà liquidato a favore di chi tra la Società e l’Acquirente ne risulterà creditore. Il conto corrente è istituito presso la Società e tenuto a sua cura; i crediti ivi annotati non produrranno interessi, né la Società potrà richiedere le spese di tenuta e gestione del conto.
9.9 Ogni contestazione dell’Acquirente relativa all’insieme della relazione commerciale con la Società non sarà presa in considerazione una volta che siano trascorsi 24 mesi dalla data in ci si è verificato il fatto oggetto di contestazione. I costi dovuti alla ricerca di documentazione in archivio saranno a carico dell’Acquirente

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 La Società potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del rapporto contrattuale qualora l’Acquirente non rispetti i propri obblighi di pagamento o commetta un’altra grave violazione delle proprie obbligazioni. Salvo diversa decisione della Società, è stabilito che la merce non pagata ancora in possesso dell’Acquirente alla data della dichiarazione di risoluzione tornerà ad essere di proprietà della Società.

11. COMPENSAZIONI E DEDUZIONI

11.1 Tutte le fatture emesse dall’Acquirente, incluse quelle per prestazioni di servizi, saranno liquidate con gli stessi termini di pagamento previsti per quelle della Società, e non potranno essere oggetto di compensazione. La Società equiparerà tutte le compensazioni e/o deduzioni effettuate dall’Acquirente a ritardo dei pagamenti e potranno comportare il blocco degli ordini e la sospensione della fornitura.

12. MATERIALE PUBBLICITARIO

12.1 Il materiale pubblicitario ceduto dalla Società all’Acquirente dovrà essere utilizzato solo per la promozione e commercializzazione dei Prodotti, e non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi. La cessione di tale materiale non comporterà mai il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

12.2 L’Acquirente si impegna, a richiesta della Società, a non utilizzare più il materiale pubblicitario. Tale richiesta potrà essere avanzata, tra l’altro, se il materiale non fosse più attuale, in caso di cessazione del rapporto e/o del Contratto ovvero qualora la Società non disponesse più dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

12.3 Resta invece inteso che il materiale pubblicitario messo a disposizione dell’Acquirente a titolo di comodato d’uso rimarrà di proprietà della Società. Pertanto qualsiasi utilizzo ulteriore che l’Acquirente vorrà farne dovrà essere preventivamente approvato dalla Società. Ogni forma di pubblicità e/o comunicazione dell’Acquirente che comporti l’uso di un marchio e/o altro segno distintivo registrato e/o usato di fatto dalla Società dovrà essere preventivamente autorizzata da quest’ultima. La stessa prescrizione si applica anche qualora l’Acquirente li volesse utilizzare per la propria insegna commerciale.

12.4 L’Acquirente si impegna a tenere indenne ed a manlevare la Società da qualunque danno, pregiudizio, pretesa o richiesta, avanzata da chiunque anche in sede giudiziale, che sia conseguenza della violazione del presente articolo.

13. ESPORTAZIONI

L’Acquirente si impegna a non rivendere i Prodotti, direttamente o indirettamente, al di fuori dello Spazio Economico Europeo, Svizzera, UK ed Isole del Canale. In caso di due o più violazioni da parte dell’Acquirente del divieto che precede, avvenute in un arco temporale di 12 mesi, la Società potrà risolvere ogni rapporto contrattuale con l’Acquirente stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio e/o azione esercitabile dalla Società.

14. FORO COMPETENTE

14.1 Per qualunque controversia nascente tra le parti in merito all’esecuzione, interpretazione e risoluzione delle presenti CGV, sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Teramo.

15. RISERVATEZZA

15.1 L’Acquirente si impegna, per sé e per i propri collaboratori, a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni di natura tecnica (salvo eccezioni espressamente autorizzate dalla Società), economica, amministrativa e/o organizzativa, riguardanti la Società, la sua attività e i Prodotti. In particolare, qualsiasi documento eventualmente consegnato dalla Società sarà strettamente confidenziale. L’Acquirente si impegna a non divulgarlo e a non farne copia o altro uso, nonché a riconsegnarlo alla cessazione del rapporto e/o del Contratto. Tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione del Contratto e/o del rapporto contrattuale e/o della eventuale sopravvenuta inapplicabilità delle CGV.

16. EDI (SCAMBIO DATI INFORMATICI)

16.1 La Società promuove lo sviluppo del sistema EDI in partenariato con la clientela secondo gli standard attualmente vigenti sul mercato, riservandosi di definire le modalità operative d’attuazione in relazione alle singole situazioni.

17. CLAUSOLA D.LGS 231/01

17.1 L’Acquirente, nell’esecuzione del rapporto disciplinato dalle presenti CGV e in tutti i rapporti con la Società si impegna - anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 cod. civ. - a rispettare i principi previsti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello di Organizzazione e Controllo di Mo.Ma s.r.l., nell’ultima versione pubblicata e reperibile sul sito www.magiaprofessional.it

17.2 L’Acquirente dichiara di conoscere interamente ed accettare senza riserva questi documenti. Qualora non si attenga ai valori ed ai principî previsti dal Codice Etico o dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione e Controllo, ovvero ponga in essere atti con questi contrastanti, la Società potrà risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti

18. SANZIONI ECONOMICHE

18.1 Ai fini del presente articolo si intendono a) per “Sanzioni Economiche”: le misure restrittive, gli embarghi commerciali nonché le sanzioni economiche adottati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America o qualsiasi altro Stato sovrano; b) per “Norme che prevedono l’applicazione di Sanzioni Economiche”: le leggi, i regolamenti e le decisioni atte ad emanare Sanzioni Economiche.

18.2 L’Acquirente garantisce: a) di non essere soggetto e, per quanto a sua conoscenza, di non essere controllato o collegato da/a persone fisiche o giuridiche soggette a Sanzioni Economiche; b) di non essere coinvolto in alcun procedimento o indagine condotta da parte delle Autorità per la presunta violazione di Norme che prevedono l’applicazione di Sanzioni Economiche.

18.3 L’Acquirente si impegna a rispettare tutte le Norme che prevedono l’applicazione di Sanzioni Economiche, nonché a non: a) esportare, riesportare, trasbordare o fornire, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, i beni o servizi oggetto della propria attività in violazione di qualsiasi Norma che prevede l’applicazione di Sanzioni Economiche; b) negoziare, finanziare o in altro modo facilitare qualsiasi operazione commerciale in violazione delle suddette norme.

18.4 L’Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, responsabilità, danno, multa, costo e/o spesa (ivi comprese quelle legali) patite a seguito della violazione degli obblighi di cui al precedente paragrafo.

18.5 L’Acquirente riconosce che quanto disposto nel presente articolo costituisce un obbligo fondamentale ed essenziale e che l’inosservanza di uno qualsiasi dei suoi punti costituirebbe un inadempimento grave, tale da legittimare la Società a risolvere il rapporto e/o il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso, nulla sarà dovuto all’Acquirente a titolo di risarcimento e/o ulteriore remunerazione, indipendentemente da qualsiasi attività o accordo concluso con soggetti terzi. 

19. UTILIZZO E RIVENDITA DEI PRODOTTI

19.1 Qualora i Prodotti Tecnici fossero venduti al consumatore finale dagli Acquirenti, questi ultimi saranno gli unici responsabili in ipotesi di danno al consumatore stesso. La violazione della presente clausola può comportare la risoluzione ex art. 1456 cc di qualsiasi accordo con gli Acquirenti. E’ sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, oltre a qualunque altro rimedio e/o azione che la Società possa esperire o esperisca.

19.2 Gli shampoo, i conditioner, le maschere ed altri trattamenti possono essere acquistati dall’Acconciatore anche nel formato per uso professionale (di seguito, “Prodotti Formato Uso Salone”). L’Acconciatore riconosce di essere l’utilizzatore finale dei Prodotti Formato Uso Salone, poiché destinati a fornire ai suoi clienti i servizi professionali all’interno del salone. L’Acconciatore non ha pertanto il diritto e non venderà questi prodotti ai consumatori finali.

19.3 I Grossisti potranno rivendere i Prodotti Formato Uso Salone ad altri Grossisti o Acconciatori, e non ai consumatori finali.

20. GARANZIE E RESPONSABILITA'

20.1 La Società garantisce al consumatore finale l’innocuità dei Prodotti, purché siano usati in modo strettamente conforme, per metodo di applicazione e dosaggio, alle istruzioni evidenziate sulla confezione o a questa allegate. Pertanto la Società non assume alcuna responsabilità né risponde degli eventuali danni causati da un uso improprio dei Prodotti. Resta altresì inteso che nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Società nel caso in cui i Prodotti siano stoccati in condizioni inidonee o incompatibili con la loro natura.

20.2 L’Acquirente a tal fine si impegna a rispettare eventuali obblighi previsti in materia di tracciabilità dei Prodotti nonché di loro stoccaggio e trasporto. Questi obblighi si intenderanno estesi anche nel caso di eventuale commercializzazione di dispositivi medici. La vendita dei Prodotti effettuata in violazione dei limiti e dei divieti sopra specificati conferirà alla Società la facoltà di risolvere immediatamente -ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile - i rapporti commerciali in corso, senza obbligo di indennizzo né risarcimento dei danni in favore dell’Acquirente.

20.3 L’eventuale responsabilità massima totale della Società per ogni ordine eseguito, non potrà superare l’importo complessivo dovuto dall’Acquirente per tale ordine.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

21.1 Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

21.2 Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività oggetto del rapporto commerciale tra le parti, saranno trattati dall’altra parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del rapporto commerciale stesso ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR che l’altra parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

21.3 Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.